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martedì 19 febbraio 2013

Infortunio sul lavoro

L'infortunio sul lavoro può definirsi come quell'evento traumatico dovuto ad una causa violenta, verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa (c.d. occasione di lavoro, sussistente ogni qual volta sia stato il lavoro a determinare il rischio dell'infortunio), dal quale consegue appunto l'infortunio cioè la morte o inabilità, permanente o temporanea del lavoratore infortunato.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ai fini della configurabilità dell'infortunio sul lavoro, vi deve essere una causa violenta cioè un fattore dotato di rapidità e intensità che, agendo dall'esterno verso l'interno, deve risultare idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio dell'organismo umano.
A tutela degli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro sono generalmente obbligati ad assicurare presso l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro) i soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.
Infatti, secondo la giurisprudenza il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure vengano di fatto effettivamente messe in uso da parte del dipendente. Infatti, non è attribuibile alcun effetto esimente, per l'imprenditore, per l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, viceversa, l'esonero da ogni responsabilità, in capo al datore di lavoro, solo allorquando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute.




In particolare su quest'ultimo punto, la giurisprudenza in ordine all'infortunio sul lavoro distingue il rischio elettivo dall’atto lavorativo compiuto con colpa (costituita da imprudenza, negligenza, imperizia) nel quale deve permanere la copertura assicurativa. Infatti, l’imprudenza del lavoratore, ovvero la colpa dello stesso per aver contravvenuto alle direttive impartite dal datore di lavoro, non valgono ad interrompere il rapporto di dipendenza fra evento lesivo e rischio inerente l’attività lavorativa. In altre parole, si tratta pur sempre di un’attività connessa alle contrattuali prestazioni lavorative e, come tale, non vale ad esonerare il datore di lavoro dal generale obbligo di cui all’art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore, con conseguente indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro occorso.
Invece, per quanto riguarda il dolo del lavoratore, sono gli stessi artt. 11, comma 3, e 65 del T.U. n. 1124/1965 ad escludere che possa rientrare nel rischio assicurato. Orbene il dolo spezza ogni nesso causale fra lavoro ed evento, ponendosi come causa esclusiva di quest’ultimo. Il dolo, quindi, è da solo in grado di produrre l’evento dannoso, fungendo così da causa di questo. Nel caso di accertamento del dolo nella causazione dell'infortunio, il lavoratore perde il diritto alla fruizione dell’indennizzo assicurativo.
Nel caso in cui si verifica l'evento che porta ad infortunio l'INAIL è obbligata (anche in caso di mancata iscrizione alla medesima, secondo il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali) a effettuare delle prestazioni economiche e sanitari a favore del dipendente infortunato.
In caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai tre giorni, l'infortunato deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al proprio datore di lavoro, che entro due giorni è tenuto a denunciare il fatto all'Inail, denuncia che deve essere accompagnata da certificato medico. L'Inail, se accerta l'indennizzabilità dell'infortunio, liquida l'indennità per il periodo di tempo in cui reputa il lavoratore inabile al lavoro. Inoltre il datore di lavoro può chiedere ai servizi ispettivi degli istituti previdenziali visite di controllo sulla infermità del lavoratore infortunato.
Infine, in caso di infortunio sul lavoro, allorquando si riscontri colpa del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio (ad esempio perchè non ha fornito il lavoratore delle misure di sicurezza oppure, pur avendole fornite, non ha vigilato sul loro effettivo utilizzo) il datore di lavoro potrà essere condannato al pagamento, in favore del lavoratore infortunato, del c.d. il danno differenziale (anche detto danno biologico differenziale) che costituisce l’ulteriore quota di risarcimento, calcolata secondo le regole della responsabilità civile, dovuta all’eventuale insufficienza dell’indennizzo previdenziale (quindi, appunto, costituisce la differenza tra quanto indennizzato dall'INAIL e quanto è dovuto all'infortunato secondo le normali regole civilistiche, secondo normalmente le tabelle giudiziarie); ove il riferimento è quindi non solo al danno biologico, ma anche (per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%) a quello patrimoniale alla capacità lavorativa, essendo anch’esso indennizzato.