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venerdì 15 giugno 2012

Situazione di illegittima intermediazione e interposizione di lavoro - Cass., SU, sent. n. 497 del 14.07.2000

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore del lavoro di Napoli, il signor S.M. ed altri sei litisconsorti - tra i quali, quelli indicati in epigrafe -, deducendo di essere addetti da molti anni alla pulizia dei locali dell'Ente Autonomo Teatro S.C., che utilizzava le loro prestazioni, pur essendo essi formalmente alle dipendenze delle varie imprese di pulizia succedutesi nel tempo, in particolare, da ultimo, alle dipendenze della "Il G." s.p.a., ed assumendo che si fosse pertanto venuta a realizzare una intermediazione nella prestazione di lavoro, in violazione della legge n. 1369 del 1960, chiedevano che, in via principale, fosse accertato il loro diritto ad essere considerati alle dipendenze dell'Ente lirico, e, in subordine, che quest'ultimo e la società "Il G." fossero dichiarati tenuti in solido ad un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello spettante ai dipendenti del primo.

Entrambi i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.

L'Ente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il Pretore adito, rigettata l'eccezione preliminare, accoglieva la domanda principale.

L'Ente Autonomo Teatro S.C. interponeva gravame soltanto nei confronti dei lavoratori.

Il Tribunale di Napoli, ritenuta non necessaria l'integrazione del contraddittorio con la società "Il G.", non potendosi a suo avviso configurare alcun pregiudizio nei confronti di quest'ultima a seguito dell'eventuale accertamento di un rapporto diretto tra i lavoratori e l'Ente, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia tra le parti costituite in appello, ritenendo che, in relazione alla domanda principale, la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro inducesse a qualificare come pubblicistica la natura del rapporto con i dipendenti, posta l'irrilevanza sia della forma dell'atto costitutivo del rapporto medesimo, sia della disciplina concreta dello stesso, sia, infine, della sopravvenienza della legge n. 450 del 1987 che ha operato la equiparazione del personale degli enti lirici a quello degli enti pubblici economici.

Cinque lavoratori e gli eredi del signor L.P. - così come tutti indicati in epigrafe - hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.

L'Ente Autonomo ha presentato controricorso.

La società Gabbiano non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, deducendosi violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., si assume che il Tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con la società "Il G.", per la configurabilità di un litisconsorzio necessario in relazione sia alla domanda principale, sia a quella subordinata.

Con il secondo motivo, deducendosi violazione dell'art. 327 cod. proc. civ., si assume che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto, anche se fosse stata disposta in quella sede l'integrazione del contraddittorio, questa sarebbe avvenuta tardivamente.

Con il terzo motivo, deducendosi violazione dell'art. 2 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, si sostiene che non avrebbe dovuto essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, anzitutto, l'ente pubblico non economico ben potrebbe non instaurare un rapporto di pubblico impiego, assumendo personale con contratti di diritto privato; e, d'altra parte, per effetto del DL 11 settembre 1987 n. 374 (convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 450), con i dipendenti degli enti lirici si instaura un rapporto di natura privatistica; in secondo luogo, particolarmente in relazione alla domanda proposta in via subordinata, avrebbe dovuto necessariamente ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Con il quarto motivo, in relazione allo ius superveniens costituito dai decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 367 del 1996, si assume che il Tribunale abbia errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non avrebbe tenuto conto né della normativa sulla privatizzazione del pubblico impiego, né di quella sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni, con conseguente acquisizione di personalità giuridica di diritto privato.

L'affermazione contenuta nel primo motivo è condivisibile, sia pure con le dovute precisazioni che seguono.

Tra le tre parti presenti in primo grado (lavoratori, ente interponente e società interposta) si è costituito un litisconsorzio processuale, in ragione della connessione ravvisabile tra le cause introdotte con le domande proposte dai lavoratori (domanda principale nei confronti dell'ente e domanda subordinata nei confronti sia del medesimo ente, sia della società). Di queste la seconda è evidentemente qualificabile come dipendente dalla prima, appunto per la sua proposizione in via subordinata ed in relazione a situazione coinvolgente tutte le tre parti. Il Tribunale, quindi, non avrebbe dovuto dichiarare il carattere facoltativo del litisconsorzio e ritenere quindi non necessaria l'integrazione del contraddittorio, ma, al contrario, avrebbe dovuto ravvisare, nella specie, il carattere necessario del litisconsorzio derivante dalla dipendenza cui si riferisce l'art. 331 cod. proc. civ., e disporre di conseguenza a norma di tale articolo, secondo cui, se la sentenza pronunciata tra più parti in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.

A prescindere, quindi, dalla qualificazione del carattere, come facoltativo o necessario, proprio del litisconsorzio sostanziale che si costituisce nelle controversie introdotte in materia di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sta di fatto che, sussistendo, nella specie, un litisconsorzio necessario, sia pure processuale, il Tribunale avrebbe dovuto comunque disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società non citata in appello dall'Ente appellante (v. Cass. 21 giugno 1999 n. 6277; 26 aprile 1999 n. 4156; 1^ aprile 1999 n. 3114).

Il primo motivo del ricorso deve dunque essere accolto per quanto di ragione, con conseguente logico assorbimento dell'esame degli altri motivi e cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al medesimo giudice.

A quest'ultimo la Corte ritiene di rimettere altresì la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 14 LUG. 2000