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venerdì 15 giugno 2012

L'inosservanza del divieto d'interposizione nelle prestazioni lavorative è applicabile anche nei riguardi degli enti pubblici - Cass. S.U. sent. n. 8808 del 27.11.1987

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 febbraio 1985, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'appello proposto dalla S. (S.), nei confronti di R. I., avverso la sentenza del Pretore di Roma del 20 ottobre 1983, rigettava il gravame e confermava integralmente la decisione impugnata, che, in accoglimento della domanda proposta dalla I., aveva dichiarato che costei doveva essere considerata dipendente della S. dal 3 agosto 1981 ed aveva pertanto dichiarato illegittima l'intervenuta risoluzione del rapporto.

Il Tribunale in particolare riteneva:

- che la S., pur perseguendo una finalità di interesse generale, quale è il favorire l'incremento delle esportazioni, svolge, attraverso strumenti tipicamente privatistici, un'attività che non si differenzia da quella di una comune impresa di assicurazioni ed è caratterizzata da criteri di economicità, non potendosi affermare che essa non sia rivolta alla realizzazione di un utile in funzione remuneratoria del costo dei servizi, sicché essa è un ente pubblico economico, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti di lavoro con essa intrattenuti;

- che, nella specie, oggetto della domanda non era la declaratoria di nullità del negozio di interposizione, essendo questa stata dedotta soltanto al fine di accertare il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata sin dall'inizio tra il personale della S., e che.

pertanto, non si poteva ritenere "inutiliter data" una sentenza che, accertava l'esistenza di un rapporto di appalto di mano d'opera, abbia fatto da questo discendere le conseguenze di legge, anche se al giudizio non abbiano partecipato i soggetti interposti, rimasti estranei al rapporto costituitosi tra lavoratrice e committente e nei confronti dei quali nessun effetto viene a spiegare la sentenza stessa;

- che parimenti infondato era il terzo motivo di appello, perché le risultanze processuali escludevano la sussistenza del dedotto appalti di servizio riconducibile alla previsione dell'art. 3 L. 23 ottobre 1960, n. 1369, mentre era poi in dubbio che l'art. 1, comma 5 stessa legge fosse applicabile agli enti pubblici, destinatari, pur essi, dal divieto di affidare in appalto o in subappalto mere prestazioni di lavoro (4° comma del cit. art. 1);

- che non poteva, infine, essere condivisa la tesi che il rapporto, sorto "ope legis", produca effetti soltanto per il periodo di utilizzazione delle prestazioni lavorative, senza trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché, una volta che il lavoratore viene ad essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro committente, tale rapporto resta in tutto assoggettato all'ordinaria disciplina.

Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi di annullamento.

L'intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso si articola nei seguenti mezzi di annullamento. I - difetto di giurisdizione e violazione degli artt. 7 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 29 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.), perché se è vero che la S. è autorizzata ad assumere in assicurazione o riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere vario cui sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività di scambi economici con l'estero (art. 3 L. 24 maggio 1977, n. 227), altrettanto vero è che tale attività non si svolge secondo gli schemi e nelle strutture consone all'attività di un imprenditore che operi liberamente nel mercato sia regime di monopolio, che in concorrenza con altri imprenditori, come attestato da un attento esame degli artt. da 2 a 13 della cit. legge n. 227 del 1977;

II - violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), non essendovi dubbio che in ordine all'azione di accertamento della violazione delle norme che vietano l'interposizione di manodopera e, contemporaneamente, di instaurazione di un rapporto di lavoro con soggetto diverso, l'interponente e l'interposto siano litisconsorti necessari;

III - insufficiente motivazione sul punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) della configurabilità nella specie di un appalto di servizi in relazione ad un'attività sperimentale ed eccezionale rispetto a quella normalmente svolta (installazione presso la S. dello Stairs, prodotto-programma finalizzato all'immissione e meccanizzazione dei dati secondo un nuovo sistema); IV - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 23 ottobre 1960, n. 1369 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), il cui quinto comma (che prevede la costituzione di un diretto rapporto con l'imprenditore che abbia utilizzato le prestazioni) è inapplicabile allo Stato ed agli enti pubblici, riguardanti dal quarto comma, che estende loro le sole disposizioni dei comma precedenti; in ogni caso, poi, il rapporto di lavoro che si costituisce "ope legis" tra il lavoratore ed il soggetto interponente dura e produce effetti limitatamente all'effettiva utilizzazione delle prestazioni lavorative.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come questa Suprema Corte ha, con più ampia motivazione, già ritenuto nella decisione di altro ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, trattato in questa stessa udienza (v. S. c- Nadia Valentini ed altri, proc. n. 4145-81), la S. - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - è un ente pubblico economico.

Il criterio di individuazione di siffatti enti (art. 2093 cod. civ., art. 37 L. 20 maggio 1970, n. 300) è infatti costituito dalla natura dell'attività esercitata in via esclusiva e prevalente; attività che deve essere svolta in campo economico ed avere per oggetto l'esercizio di una impresa caratterizzata da criteri di economicità, in quanto diretta alla realizzazione di un utile in funzione remunerativa del costo del servizio, senza che sia invece essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro, e senza che sia, inoltre, ravvisabile una incompatibilità tra il carattere imprenditoriale dell'attività ed il fine di pubblico interesse proprio dell'ente, in quanto la prima rappresenta lo strumento per il raggiungimento del secondo (v. per tutte, sent. S.U. 26 ottobre 1972, n. 3270; 24 ottobre 1977, n. 4556).

Ed invero, gli enti pubblici economici, spesso costituiti con capitali statali, operano nel campo della produzione e dello scambio, svolgendo, mediante l'uso dei comuni strumenti privatistici, attività esclusivamente o prevalentemente economiche, e cioé industriali, commerciali, creditizie, assicurative (come appunto l'INA, tipico ente pubblico economico) e destinando solitamente gli utili netti a scopi di pubblico interesse.

Nella specie la S. (come già l'INA nello svolgimento, addirittura con minore autonomia, dell'originaria gestione separata; v. L. 5 luglio 1961, n. 635), esercitata un'attività di assicurazione e riassicurazione, avvalendosi degli ordinari strumenti privatistici, e nessuna rilevanza in contrario si può riconoscere al fatto che tale attività imprenditoriale sia strumentalmente diretta all'attuazione della garanzia statale dei crediti all'esportazione, posto che tale fine ulteriore non snatura la detta attività e potrebbe, al più, attribuire alla S. la connotazione di "ente strumentale" (che esercita in proprio un servizio per conto dello Stato, come gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, ad es. l'I.R.I.), connotazione di per sé non incompatibile con quella di ente pubblico economico. Parimenti in dubbio è che tale attività sia rivolta al conseguimento di un utile, previsto quanto meno in funzione remunerativa del costo del servizio, come dimostrato dalla disciplina dei premi, del costo speciale presso la Tesoreria dello Stato, del fondo di dotazione e dei relativi investimenti (v. artt. 2 e 13 L. 24 maggio 1977, n. 227). Nessun argomento in contrario si può poi ricavare dal rilievo che organo della S. è un Comitato speciale di nomina interministeriale, il quale interviene nella determinazione dei criteri di gestione e della stessa disciplina delle operazioni (fissate nei limiti massimo e minimo dei premi), in quanto il Comitato è "organo" della Sezione, che è pur sempre un ente pubblico, ancorché economico, ed il detto intervento non modifica poi, menomamente, la natura privatistica dell'attività. Irrilevante è, infine, che alla S. possano essere delegate dal Ministero per il commercio con l'estero alcune competenze in materia valutaria (art. 8 comma 3° L. nn. 227 del 1977), trattandosi di attribuzioni eventuali ed accessorie, sicuramente non prevalenti rispetto ala fondamentale attività privatistica, che resta poi tale anche se svolta in regime di monopolio.

Parimenti infondato è il secondo motivo. Ed invero, mentre inesatta è l'affermazione che, con riferimento ala interposizione fittizia in genere, la giurisprudenza di questa Corte sia nel senso della indefettibile sussistenza di litisconsorzio necessario, perché è semmai prevalente l'orientamento che, ad esempio, nelle cause di simulazione relativa di compravendita per interposizione fittizia del compratore, la presenza del venditore in giudizio non è necessaria ove sia escluso ogni suo interesse a contrastare l'impugnazione del negozio, essendo in tale ipotesi interessati solo il compratore apparente e colui che vanti diritti in base alla dedotta simulazione (v. sent. 4122-75; 3989-74; 3540-72; 1047-67; 1949-66; 3189-62; 402-60; 1949-66; contra, 4940-80; 2170-79; 2801-63; 1580-57), con specifico riguardo alla interposizione delle prestazioni di lavoro prevista dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 è stato già ritenuto che, quando è il dipendente dell'appaltatore (o dell'interposto) che propone azione nei confronti del committente (o dell'interponente) per far dichiarare l'avvenuta costituzione ex lege del rapporto di lavoro rispetto a quest'ultimo, il lavoratore non ha l'onere di far dichiarare con efficacia di giudicato, la nullità del rapporto di appalto (o di intermediazione), cui egli è estraneo, ma deve solo dimostrare che le sue prestazioni sono state utilizzate dall'imprenditore committente con le modalità vietate dalla legge; in tal caso, la domanda proposta dal dipendente può, in effetti, anche avere un'efficacia riflessa sul rapporto di lavoro costituito con l'interposto, ma ciò può giustificare un di lui intervento "ad adiuvandum", non già una necessaria partecipazione al giudizio (v. sent. 22 novembre 1985, n. 5801; 7 marzo 1986, n. 1541).

Relativamente al terzo motivo è sufficiente osservare che il giudice del merito, con adeguata motivazione, ha ritenuto - come si è visto - che le risultanze processuali escludessero la sussistenza di un rapporto di servizi riconducibile alla previsione dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960; e trattasi, all'evidenza, di apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Quanto al quarto ed ultimo motivo è appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il divieto d'intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro si applica agli enti pubblici, non soltanto economici, ma anche non economici, sia pure limitatamente alle attività a carattere imprenditoriale e non istituzionale (v. sent. S.U. 1 ottobre 1979, n. 5019; 22 ottobre 1980, n. 5684; 25 maggio 1981, n. 3404; 22 giugno 1982, n. 3897; 16 maggio 1983, n. 3358; 17 maggio 1983, n. 3385), e tale soluzione, fondata sul chiaro disposto del 4° comma dell'art. 1 L. n. 1369 del 1960, non può certo essere ripudiata in base al formalistico, includente rilievo che il detto comma sembrerebbe non richiamare quello successivo, relativo alla sostituzione soggettiva dell'interponente all'interposto nel rapporto di lavoro. Resta poi da aggiungere che - diversamente da quanto ritenuto dalla isolata sentenza n. 818 del 5 febbraio 1980 - tale sostituzione opera sul rapporto esistente e che, pertanto, quando questo sia ancora pendente al momento in cui l'interposizione è fatta valere, se ne verifica la continuità mediante l'attribuzione all'interponente della posizione giuridica e degli obblighi assunti dall'interposto fino dall'inizio delle prestazioni di lavoro a favore del primo, con il contenuto economico e normativo del contratti propri dell'imprenditore reale (v. sent. 19 giugno 1985, n. 3686; 22 marzo 1984, n. 1898; 23 febbraio 1983, n. 1359; 24 maggio 1979, n. 3004).

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna della ricorrente S. alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in L. 23.850, oltre a L. 2.000.000 per onorari di difesa.

Così deciso in Roma il 28 maggio 1987.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 NOVEMBRE 1987