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lunedì 25 giugno 2012

L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento

Cass., sentenza n. 12467 del 25.08.2003

[OMISSIS]

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Messina depositato il 25 novembre 1991 R. T., dipendente della Cassa Centrale di OMISSIS (S. S.p.A.), chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'insorgenza di una patologia tumorale a carico dell'apparato digerente e di una patologia cardiaca. Secondo il ricorrente tali patologie erano dipendenti dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione - quali l'eccessivo carico di lavoro, il normale prolungamento dell'orario di lavoro con il conseguente disordine alimentare, il mancato trasferimento al luogo di residenza della famiglia, le continue minacce subite ad opera di un collega di ufficio - che il datore di lavoro non aveva provveduto a rimuovere.

La Cassa si costituiva e si opponeva alla domanda.

Il Pretore con sentenza del 12 luglio 1994 respingeva il ricorso. Il T. proponeva appello.

All'udienza del 24 ottobre 1997 il Tribunale di Messina disponeva l'interruzione del processo a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della S. S.p.A.

Riassunta la causa, si costituiva in giudizio il Banco di S. S.p.A., cessionario dell'azienda bancaria della società in liquidazione.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 1 settembre 1999 rigettava l'appello, osservando che non poteva ravvisarsi nesso causale tra la malattia lamentata dal dipendente e l'asserito sottodimensionamento dell'organico, che costringeva l'appellante al lavoro straordinario, ovvero l'assegnazione a sedi lontane dal luogo di residenza della famiglia, che lo obbligava ad uno stressante pendolarismo; così come non era ravvisabile il rapporto eziologico tra le patologie e la difficile convivenza in ufficio con altro lavoratore definito "pazzo". Rilevava, altresì, che nella specie non era stata neppure allegata la dipendenza della malattia dalla insalubrità dell'ambiente di lavoro; né era stato provato che il datore di lavoro avesse violato obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche e di comune esperienza.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. Il Banco di S. S.p.A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 32 e 41 Cost., artt. 2087, 1375, 1175, 1218 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c. nonché omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione, il lavoratore addebita al Tribunale mancata osservanza dei principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute subiti dai dipendenti; sostiene, altresì, che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle prove raccolte nel giudizio, dalle quali, secondo il ricorrente, risultava provato il rapporto di derivazione causale della malattia dalle particolari condizioni di stress in cui era stato costretto a svolgere la propria attività lavorativa.

Il ricorso è infondato.

Per quanto concerne la dedotta violazione delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro, giova qui ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr. Cass. n. 10361 del 1997, Cass. n. 3234 del 1999, Cass. 1307 del 2000).

Sulla natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro e sull'onere del lavoratore di provarne l'inadempimento concorda lo stesso ricorrente, che riporta per esteso brani di motivazione di alcune decisioni di questa Corte; a detti principi, peraltro, si appella anche il Tribunale, per cui non è dato ravvisare nella sentenza impugnata l'erronea o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2087 e 1218 c.c. lamentata dal lavoratore.

Allo stesso modo le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. non sono conferenti, in quanto non viene allegata alcuna violazione da parte del giudice di appello dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova. D'altro canto il Tribunale ha dato per provate sia le patologie del lavoratore, sia le particolari condizioni sfavorevoli di lavoro da questi addotte.

In realtà il ricorrente, al di là della asserita violazione di norme di legge, solo enunciata ma non sviluppata, censura la sentenza impugnata per aver escluso il rapporto di causalità tra le patologie riscontrate al lavoratore e le particolari condizioni ambientali in cui lo stesso è stato costretto ad operare per vari anni, e quindi sostanzialmente prospetta vizi di motivazione della sentenza.

Il Tribunale i infatti, dopo aver correttamente richiamato i principi giurisprudenziali sopra esposti, ha escluso la derivazione causale delle patologie da cui il lavoratore era affetto dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ed ha escluso di conseguenza la responsabilità della Banca. Queste valutazioni del Tribunale costituiscono apprezzamenti di fatto censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Il giudice del gravame, peraltro, ha dato compiuta ragione della propria decisione con motivazione congrua e coerente.

In particolare il Tribunale ha osservato che due ore di lavoro di più al giorno, peraltro distribuite su cinque giorni lavorativi, non eccedono la normale tollerabilità, intesa come livello oltre il quale il fisico e la psiche del lavoratore possa subire un pregiudizio; ha rilevato che la scelta del lavoratore di trattenersi in ufficio durante la pausa pranzo era stata del tutto libera e personale, ben potendo il dipendente recuperare quella mezz'ora di lavoro al termine del servizio; ha rilevato che non vi era alcuna prova che il ritardo nell'accoglimento della domanda di trasferimento fosse dipeso da una illecita discriminazione della banca ai danni del dipendente o costituisse una violazione dei principi di correttezza e di buona fede; ha ritenuto poco agevole ravvisare un fattore patogeno nel comportamento tenuto da un collega di ufficio, definito "pazzo".

Le censure che il ricorrente muove a queste valutazioni del Tribunale si appuntano sul fatto che il giudice di appello abbia negato a tali circostanze la valenza di fattore di stress psicofisico idoneo a causare le dedotte patologie; ribadisce invece il ricorrente che l'eccessivo impegno lavorativo quotidiano, il mancato accoglimento della domanda di trasferimento, il non aver rimosso dallo stesso ufficio il collega che lo perseguitava, sono tutti fattori di per sé capaci di ingenerare il processo tumorale e la cardiopatia e sono addebitabili al datore di lavoro che, pur dopo l'insorgere delle malattie, non ha provveduto ad adeguare l'organico, a trasferire tempestivamente il dipendente nel luogo di residenza della famiglia, a prendere provvedimenti nei confronti del collega persecutore.

Giova al riguardo osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito; risulta infatti del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Di conseguenza il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; pertanto, le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3163 del 2002).

Orbene, nella specie le censure che il dipendente muove alla sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione si risolvono nel prospettare una diversa valenza causale delle condizioni di lavoro in rapporto alle patologie lamentate, eziologia esclusa invece dal giudice di merito, e non evidenziano contraddizioni o vizi del procedimento logico giuridico seguito dal Tribunale; ovvero prospettano come vizio logico proprio la diversa letture delle risultanze processuali data da quel giudice rispetto a quella sperata. Dette censure, pertanto, si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame nel merito della decisione qui impugnata e non sono meritevoli di accoglimento.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 9 dicembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 AGO. 2003