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lunedì 18 giugno 2012

Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche - Cass. sent. n. 5141 del 12.03.2004

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova ha confermato, rigettando l'appello, la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva giudicato priva di fondamento la domanda proposta da G.B. ed altri litisconsorti nei confronti dell'A. M. di I. U. di Genova per l'adempimento di obbligazioni derivanti dall'accordo sindacale integrativo del contratto collettivo per il personale dirigenziale, accordo che l'azienda aveva disdetto con effetti dal 26 giugno 1997 e considerato caducato anche per i dirigenti cessati dal servizio in epoca precedente la data indicata.

Il detto accordo integrativo obbligava l'azienda a rimborsare le spese sostenute per gli accertamenti di medicina preventiva ovvero a rimborsare la quota annuale di iscrizione al F.A.S.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa).

La tesi dei ricorrenti, secondo i quali la disdetta non poteva esplicare efficacia nei confronti dei soggetti cessati dal servizio in epoca precedente, è stata disattesa dal giudice dell'appello con la motivazione che la disdetta di un contratto collettivo senza termine di durata ne aveva determinato l'inefficacia anche nei confronti dei dipendenti non più in servizio, siccome non si era in presenza di un diritto acquisito (in termini di compenso per l'attività lavorativa), ma di una prestazione correlata all'obbligo dei dipendenti di eseguire gli accertamenti di medicina preventiva e, ancorché il beneficio fosse esteso ai pensionati, il diritto al rimborso sorgeva solo con il pagamento della quota periodica di iscrizione al Fondo sanitario (ovvero con l'effettuazione della spesa per accertamenti). Il diritto, pertanto, poteva dirsi acquisito solo per i pagamenti delle quote associative effettuati prima della cessazione di efficacia del patto collettivo, non per quelli successivi richiesti dagli appellanti.

La cassazione della sentenza è domandata da G.B. e dagli altri litisconsorti di cui nell'epigrafe con ricorso per un unico, articolato, motivo, al quale resiste con controricorso l'A. Entrambe le parti hanno precisato le rispettive argomentazioni in memorie depositate ai sensi dell' art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

L'unico motivo del ricorso denuncia violazione degli art. 1373 c.c. e art. 1453 c.c., in relazione agli artt. 1375, 1398 e 1399 c.c. stesso, nonché vizio di motivazione contraddittoria.

Si deduce che le obbligazioni del datore di lavoro di fonte collettiva diventano, nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio, insensibili alle modificazioni che intervengono successivamente sul piano della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro; che, certamente, l'iscrizione al F.A.S.I. e gli accertamenti salutari non costituivano per i pensionati un obbligo, sicché il beneficio risultava correlato esclusivamente all'esecuzione, ormai completata con la cessazione dal servizio, della prestazione lavorativa.

La Corte giudica fondato il ricorso.

Va premesso che la sentenza impugnata reca l'accertamento in fatto che il diritto al rimborso era, in forza di esplicita previsione contrattuale, garantito anche ai pensionati e, al riguardo, si esprime nel senso che la sottoposizione agli accertamenti sanitari non poteva certamente costituire oggetto di un obbligo per i dipendenti cessati dal servizio, correlato al diritto di credito al rimborso della quota di iscrizione al F.A.S.I..

È pacifico, dunque, che si è in presenza di una prestazione patrimoniale attribuita dal patto collettivo ai dipendenti cessati dal servizio. Neppure si discute in ordine all'efficacia della disdetta unilaterale dell'azienda, essendo limitato il tema controverso alla rilevanza per i dipendenti non più in servizio della sopravvenuta estinzione del vincolo negoziale.

Sul tema degli effetti delle modificazioni intervenute sul piano delle fonti collettive in relazione ai rapporti di lavoro già estinti, la giurisprudenza della Corte, pur avendo anche espresso l'orientamento secondo il quale i diritti spettanti ai lavoratori cessati dal servizio sulla base di una fonte collettiva risentono di tutte le successive modificazioni che la fonte stessa subisce (cfr. Cass. 16 gennaio 1986, n. 260; 27 gennaio 1988, n. 689), si è poi definitivamente indirizzata, superando il contrasto, nel senso che il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è comparabile con quello della successione tra norme giuridiche, per cui un contratto collettivo posteriore non "modifica" l'assetto precedente, ma sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà degli stessi stipulanti (nella specie, a seguito di disdetta dell'Azienda). Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto agli ex dipendenti non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti o ratificato l'attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative (Cass. 11 novembre 1988 n. 6116; 9 giugno 1989 n. 2822; 5 luglio 1990 n. 7050; 22 luglio 1991 n. 8192; 6 febbraio 1992 n. 1313; 7 aprile 1992 n. 4219; 4 febbraio 1993 n. 1375; 20 marzo 1996, n. 2361; 27 agosto 1997, n. 8098; 1 luglio 1998, n. 6427; 2 aprile 2001, n. 4839).

La sentenza impugnata, invero, non si è discostata esplicitamente dal richiamato principio di diritto, ma ne ha escluso l'applicazione alla fattispecie, sul rilievo che il diritto al rimborso della quota di iscrizione al F.A.S.I. non era acquisito al patrimonio dei dipendenti cessati dal servizio, ma nasceva di volta in volta, con il fatto del pagamento. L'errore di diritto emerge con evidenza: la stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata comprova come ai dipendenti cessati dal servizio sia stato attribuito dalla fonte negoziale il diritto potestativo di porre in essere i comportamenti idonei a determinare l'insorgenza del diritto di credito al rimborso di somme, mediante l'effettuazione di spese per accertamenti sanitari ovvero mediante l'iscrizione al F.A.S.I. con il versamento della relativa quota.

Del resto, lo stesso problema dell'estensione della sopravvenuta inefficacia dell'accordo collettivo ai dipendenti cessati dal servizio non avrebbe avuto neppure ragione di porsi se questi fossero stati titolari di una semplice aspettativa di fatto. In forza delle disposizioni contrattuali collettive, invece, erano titolari del diritto (di natura potestativa come si è detto) di determinare il completamento della fattispecie attributiva di un diritto di credito e, dunque, la descritta situazione soggettiva di vantaggio, correlata definitivamente alla prestazione del servizio ormai esaurita, restava insensibile a tutte le modificazioni del quadro normativo collettivo.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, si trattava, nella specie, di una modificazione destinata a incidere proprio sugli effetti di un rapporto giuridico non esaurito, eliminando lo stesso fatto generatore, e perciò, in applicazione del principio di diritto enunciato sopra, non poteva riguardare i dipendenti cessati dal servizio, già titolari del diritto al beneficio.

Per queste ragioni la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino che, in applicazione delle regole giuridiche sopra precisate, esaminerà le domande di pagamento proposte dai ricorrenti. Il giudice di rinvio è incaricato anche della decisione sulle spese del giudizio di Cassazione (art. 385 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004.