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lunedì 28 maggio 2012

Messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività - Cass. sez. lavoro, sent. n. 3975 del 20.03.2011

Svolgimento del processo

Con ricorso al pretore di Nuoro l'Inps chiedeva nei confronti dello S.C.. e di G.B. che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto di quest'ultima all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 1990, per il difetto del necessario presupposto dello svolgimento di attività lavorativa subordinata in agricoltura, come evidenziato da un verbale di ispettori dell'Inps. La B., costituendosi in giudizio, contestava la domanda, deducendo di avere effettivamente svolto attività lavorativa alle dipendenze del padre. Il pretore, senza ammettere la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, rigettava la domanda con una sentenza che, appellata dalla B., era confermata dal Tribunale di Nuoro.

Il giudice d'appello, premesso che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato gravava sulla Biancu, che ne sosteneva l'esistenza, riteneva che di tale rapporto non era stata fornita prova adeguata. Al riguardo assumevano centrale rilievo le dichiarazioni rese dalla B. ai funzionari ispettivi, data la non ammissibilità della articolata prova testimoniale, per la sua genericità e valutatività e per il suo contrasto con la piena efficacia confessoria di dette dichiarazioni, rese alla controparte, anche se in sede stragiudiziale. Queste ultime dimostravano chiaramente che aveva avuto luogo un rapporto in ambito parentale, privo dei caratteri della subordinazione, e non caratterizzato dalla pattuizione e dalla corresponsione di un compenso e dalla predeterminazione di un orario di lavoro. Tale conclusione era avvalorata dalla presunzione di gratuità del rapporto - salve le garanzie di cui all'art. 230-bis c.c. -, presunzione per il cui operare non era necessaria la convivenza delle parti, in aggiunta al rapporto di parentela o affinità tra le medesime.

Contro questa sentenza la B. proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, nei confronti dell'Inps, anche nella qualità di quest'ultimo di soggetto subentrato allo S.C..

L'Inps resiste con controricorso.

La B. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 2904 c.c. - "recte" art. 2094 c.c. - e dell'art. 230-bis c.c. Sotto il primo profilo normativo, si osserva che il giudice di appello aveva erroneamente fatto riferimento ai requisiti del lavoro subordinato nell'industria, quali l'inserimento delle prestazioni in attività etero-determinate, con assenza di rischi gestionali, orari di lavoro precisi, continua presenza del datore di lavoro, predeterminazione del compenso e delle sue modalità di corresponsione. Infatti le caratteristiche del lavoro subordinato in agricoltura sono differenti, come precisato dalla giurisprudenza (Cass., n. 7438/1997). In particolare per lavori stagionali come la raccolta della frutta, la cura delle viti, ecc. - il cui contenuto è dettato dalla loro stessa natura e dalle esigenze obiettive -, non è necessaria la presenza costante del datore di lavoro e un orario prestabilito, ma è sufficiente ai fini della subordinazione il sinallagma lavoro-retribuzione, fermo restando che questa può essere corrisposta anche in natura. E in relazione a una simile caratterizzazione avrebbero dovuto ritenersi idonee e rilevanti le modalità lavorative di cui alle dichiarazioni della B. e del padre in sede ispettiva e alle circostanze precisate, già in primo grado, nei capitoli di prova. Né correttamente era stata ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale sulla base dell'utilizzazione dell'espressione "alle dipendenze". Relativamente al secondo profilo normativo, si afferma che l'ipotesi dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. ha carattere residuale e presuppone la convivenza e la non diversa qualificabilità della collaborazione lavorativa.

Con il secondo motivo (erroneamente indicato nuovamente col numero uno), deducendo violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in rapporto all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., la ricorrente censura, anche sotto il profilo della insufficiente motivazione, la non ammissione della prova da lei chiesta e la mancata considerazione della efficacia della sua iscrizione - mai venuta meno (in difetto di un provvedimento di cancellazione) - negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, iscrizione assistita da una presunzione "iuris tantum" di legittimità. Questa efficacia, contrapponendosi a quella, parimenti "iuris tantum", della confessione stragiudiziale, avrebbe dovuto giustificare l'ammissione della prova testimoniale, precisamente articolata. Del resto la rilevanza attribuita alla confessione stragiudiziale dal giudice di merito è basata sull'erronea nozione di subordinazione dallo stesso utilizzata.

I due motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, richiedono un preliminare approfondimento circa l'incidenza della iscrizione negli appositi elenchi nominativi sull'onere del lavoratore di provare le necessarie prestazioni di lavoro subordinato, ed altresì riguardo ai requisiti del lavoro subordinato nello specifico settore e all'incidenza sul piano probatorio della sussistenza di un rapporto di parentela o affinità tra i presunti datore di lavoro e lavoratore.

Riguardo al primo aspetto, su cui si erano presentate alcune difformità di orientamento nella giurisprudenza della Corte, sia circa l'effettiva necessità dell'iscrizione negli elenchi (o del cosiddetto certificato sostitutivo), in deroga all'ordinaria operatività del principio dell'automaticità delle prestazioni (necessità negata da Cass., n. 8027/1998 e n. 2543/1999, in contrasto con l'orientamento prevalente), sia circa l'incidenza dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova della sussistenza del requisito della prestazione dell'attività lavorativa subordinata (si vedano, da un lato, Cass., n. 4936/1998 e n. 6491/1999, che hanno valorizzato una affermata presunzione di legittimità degli elenchi e, dall'altro, Cass., n. 6617/1986, n. 2543/1999, n. 8315/1999, ed altre, secondo cui invece l'iscrizione non esonera l'interessato dalla prova, almeno in caso di contestazione da parte dell'istituto assicuratore), sono recentemente intervenute le Sezioni Unito che, con la sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133/SU, sulla base di un'ampia analisi, correlata ed un esauriente esame della normativa rilevante, hanno composto i contrasti di giurisprudenza.

Le Sezioni Unite, innanzitutto, hanno riconfermato, in armonia con le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1970 e n. 483/1995, che in relazione ai rapporti lavorativi in esame il principio dell'automaticità delle prestazioni si atteggia in maniera particolare, essendo richiesta, sul piano stesso sostanziale, la concorrenza, con il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa nel previsto numero di giornate nell'anno, del requisito dell'iscrizione negli elenchi o del possesso del certificato d'urgenza sostitutivo, che ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi (salva la facoltà del lavoratore di contestare giudizialmente la denegata iscrizione, come già puntualizzato dalla giurisprudenza e in particolare da Cass., S.U., n. 6688/1983).

Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso per così dire riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice; e coerentemente hanno osservato che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria.

Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire, con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso - affermano in sostanza le S.U. - l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi.

In tema di requisiti del lavoro subordinato nei rapporti in questione, appare opportuno preliminarmente rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35).

Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa. l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in argomento: Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).

Né, nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico.

Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (si vedano Cass., S.U., n. 265/1997 e Cass., n. 2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, Cass., n. 1884/2000).

Tra gli elementi costitutivi essenziali si è sopra indicato anche il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, anche se esso invece in genere non viene invece menzionato dalla giurisprudenza. Tale omissione da parte della giurisprudenza si spiega con l'accoglimento da parte della stessa del principio della presunzione di onerosità delle prestazioni di lavoro subordinato. È rilevante peraltro puntualizzare subito che la giurisprudenza di questa Corte esprime tale principio di termini circostanziati, ritenendo applicabile detta presunzione nei casi in cui l'attività, per il modo in cui venga estrinsecata, sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato (Cass., n. 3290/1998 e, sostanzialmente negli stessi termini, Cass., n. 3304/1999, Cass., n. 1024/1996, Cass., n. 1895/1993, Cass., n. 2915/1989).

La giurisprudenza, peraltro, parla anche di presunzione di gratuità in ambito familiare e parentale, soprattutto con riferimento alle prestazioni di tipo domestico svolte nell'ambito di una comunità di tipo familiare, ma talvolta anche riguardo a prestazioni nell'ambito di un'impresa gestita con criteri prevalentemente familiari, in genere richiedendo anche in quest'ultimo caso il concorso del requisito della convivenza (si vedano, tra le numerose in materia, Cass., n. 1799/1966, n. 49/1968, n. 5496/1977, n. 2290/1978, n. 1880/1980, n. 3096/1980, n. 2660/1984, n. 5221/1987, n. 5197/1995, n. 7185/1996). Prevalentemente, in difetto della convivenza, e particolarmente in caso di costituzione di un nucleo familiare autonomo, non si ritiene operante la presunzione di gratuità, frequentemente sottolineandosi però l'onere dell'interessato di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e specificamente l'obbligatorietà della prestazione e il vincolo di subordinazione (si vedano Cass., n. 5471/1980, n. 3062/1983, n. 5373/1983, n. 1464/1985, n. 620/1989, n. 7920/1991, n. 14579/1999; "contra" Cass., n. 10923/2000, che però esclude la necessità della convivenza con riferimento alla specifica ipotesi di prestazioni lavorative di collaborazione familiare ed assistenza).

Con particolare riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, soprattutto nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, e alle controversie con gli istituti assicuratori riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato che rappresentano presupposti del rapporto previdenziale, la giurisprudenza della Corte è piuttosto rigorosa quanto alla prova dell'onerosità del rapporto, sia pure nella varietà delle formulazioni del principio di diritto. Infatti, alcune pronunce hanno affermato il principio che "ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione" (Cass., n. 729/1993, n. 3870/1999 e n. 8132/1999; si veda anche Cass., n. 7438/1997).

In altre sentenze invece si è richiamato - anche con riferimento a fattispecie in cui non era presente la convivenza - il più generico principio secondo cui "il soggetto che, ai fini del compimento del numero di giornate lavorative annue necessario per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, deduca di avere svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze di persona con esso in rapporto di affinità deve fornire una prova idonea (secondo una valutazione riservata al giudice del merito ma censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione) a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative eseguite, solitamente affectionis causa, in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di affinità o di coniugio o di convivenza more uxorio" (Cass., n. 1097/1993, n. 70/1995).

Ai fini della corretta impostazione della problematica in esame, appare necessario partire dal rilievo che il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Si tratta di un dato sostanzialmente non contestato dalla giurisprudenza, che talvolta non ha mancato di osservare che la cosiddetta presunzione di onerosità non ha valore assoluto e la sua corrispondenza alla realtà deve essere accertata caso per caso (Cass., n. 2311/1962) e spesso indica tra i requisiti costitutivi del lavoro subordinato, sia pure a proposito della prova dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, la sussistenza di un'obbligazione retributiva. Quindi in linea di principio, nell'ambito di un'impostazione contrattualistica, il consenso tra le parti dovrebbe riguardare anche tale elemento.

In tale quadro teorico, la presunzione di onerosità, e viceversa, la presunzione di gratuità relativamente a determinate prestazioni tra congiunti, sembrano in genere ascrivibili alla categoria delle presunzioni di mero fatto, basate su massime di esperienza. In particolare la cosiddetta presunzione di onerosità è basata, così come in tante altre vicende della vita sociale ed economica, sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata. Ed è inutile sottolineare le gravi ragioni che giustificano un affidamento circa la onerosità di prestazioni lavorative, e ne impongono la sua tutela. È opportuno però rilevare anche che la presunzione è tanto più giustificata, quanto più il rapporto assume, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso.

Ed è chiaro che la cosiddetta presunzione di gratuità è correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono a una opzione in tal senso (quanto all'incidenza dei vincoli di parentela o affinità nel lavoro domestico, sussiste però un'espressa previsione normativa, con riferimento agli aspetti previdenziali: si veda l'art. 1, terzo comma, del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403).

La natura non normativa delle presunzioni in questione e la loro giustificazione richiedono un loro utilizzo correlato alla specificità dei vari tipi di situazioni e del resto l'articolazione della giurisprudenza in materia ha causa innanzitutto nella costante ricerca di attenersi ad una simile direttiva.

Può anche osservarsi che il ruolo della presunzione di onerosità può presentare qualche differenza a seconda che la controversia intervenga tra il lavoratore, che reclama retribuzioni non corrisposte, e il presunto datore di lavoro, oppure, in assenza di conflittualità tra le parti del rapporto, tra il lavoratore e un istituto assicuratore, in relazione alle prestazioni previdenziali di cui il rapporto di lavoro costituisce un presupposto. In particolare, in questo ultimo tipo di controversie, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione può assumere sia il valore di elemento anche sintomatico di conferma della subordinazione in un rapporto in cui gli altri elementi non appaiono del tutto netti, sia di strumento di verifica della genuinità di elementi di prova della cui attendibilità invece si dubiterebbe.

Collegando le osservazioni svolte a proposito dei requisiti della subordinazione in agricoltura e delle cosiddette presunzioni di onerosità o gratuità, può affermarsi, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, che la mera prestazione di un'attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato. A parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell'effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità.

Ed è evidente la centralità della prova circa la pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione obbligatoria direttamente correlata alla prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perché in situazioni socio-economiche come quella in esame è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di cui all'art. 230-bis c.c.), sicché non può presumersi - in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione - neanche l'onerosità del rapporto.

Tornando allo specifico esame dei motivi di ricorso, vanno prese in considerazione innanzitutto le doglianze relative alla mancata valorizzazione della presunzione di legittimità dell'iscrizione agli elenchi nominativi e alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Sul primo punto vanno richiamate le precisazioni delle Sezioni Unite circa la non configurabilità di una simile presunzione e circa l'incidenza sul quadro probatorio della esistenza di un accertamento ispettivo, le cui risultanze non favorevoli al lavoratore sono valutabili in sede processuale e rendono necessaria da parte dello stesso la allegazione di prove ulteriori rispetto alla certificazione rappresentata dalla iscrizione negli elenchi, tanto più in presenza di un rapporto di parentela o affinità con il presunto datore di lavoro.

Anche il rilievo relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale non è fondato. Infatti tra le ragioni di tale non ammissione il Tribunale ha addotto il contrasto sussistente tra i capitoli della prova e le dichiarazioni rese dalla ricorrente agli ispettori dell'Inps, qualificate come dichiarazioni confessorie rese in sede stragiudiziale alla controparte. La ricorrente non ha contrastato l'esattezza di tale qualificazione, limitandosi a formulare un rilievo basato sulla erronea e non pertinente affermazione circa la efficacia "iuris tantum" della confessione stragiudiziale. D'altra parte il contrasto tra le dichiarazioni confessorie e la richiesta prova testimoniale non è stato negato e comunque la ricorrente non ha consentito la verifica della logicità della motivazione al riguardo, richiamando adeguatamente - come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - lo specifico contenuto delle dichiarazioni e dei capitoli di prova. Deve ritenersi quindi correttamente valorizzato, dal giudice d'appello il principio secondo cui la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 c.c.), e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione (Cass., n. 3293/1973).

Con il primo motivo la ricorrente in sostanza contesta la configurazione dei requisiti del lavoro subordinato data dal giudice di merito e la concreta qualificazione dello specifico rapporto. In realtà, sebbene il Tribunale abbia erroneamente fatto riferimento anche al requisito della continuità, che come si è visto non è un elemento costitutivo del lavoro subordinato (cosicché la motivazione della sentenza impugnata va conformemente corretta a norma dell'art. 394, secondo comma, c.p.c.), e non abbia forse ben precisato che non è sempre necessaria la presenza di tutti gli elementi cosiddetti sintomatici della subordinazione, la esclusione della configurabilità nella specie della subordinazione è poi concretamente fondata anche sulla mancata previsione e la non corresponsione di un compenso, accertate sulla base della suindicata confessione. Tale accertamento è sufficiente a giustificare le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, alla luce delle precedenti considerazioni di carattere generale sugli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e di quelle specifiche relative ai tipi di rapporti del genere di quello in esame (caratterizzato tra l'altro da una relazione di parentela in linea diretta della ricorrente con il presunto datore di lavoro).

Il ricorso va dunque rigettato. Non si provvede sulle spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disp.att.c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001.