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lunedì 28 maggio 2012

La motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima a condizione che siano vagliati, sia pure sinteticamente, il provvedimento di primo grado e le censure proposte contro di esso - Cass. sent. n. 4485 del 10.04.2000

Svolgimento del processo

M.R., G. A. e F. Z. e C. C. e A. C. con tre distinti atti, notificati, rispettivamente, il 4 e il 15 dicembre 1972 e il 10 febbraio 1973, citarono davanti al Tribunale de L'Aquila, B., F. e M. D'O. per la condanna all'esecuzione delle riparazioni necessarie per eliminare i gravi vizi che assumevano di avere riscontrato nelle unità immobiliari da loro acquistate dai convenuti.

Questi ultimi, costituitisi nei tre giudizi successivamente riuniti, eccepirono la decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione dell'azione per i vizi degli immobili venduti e chiesero, in subordine, il rigetto delle pretese..

Nel corso del processo, essendo deceduto G. A.,si costituirono i suoi eredi F. e S.i.

Con sentenza non definitiva il Tribunale respinse le eccezioni di decadenza e di prescrizione e rimise la causa per l'ulteriore corso al Giudice istruttore.

Con comparsa del 5 maggio 1979 intervennero nel giudizio S. T. e D. P., ciascuno proprietario di un appartamento acquistato dai D'O. dei quali chiesero la condanna all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti accertati.

Con sentenza del I^ marzo 1993 il Tribunale, dichiarò la contumacia di E. P., E. V. e V. S., altri proprietari di immobili dell'edificio affetto dai denunziati vizi e dei quali era stata disposta la chiamata in causa, e, in accoglimento delle domande, condannò i convenuti al consolidamento delle fondazioni del fabbricato.

I soccombenti proposero impugnazione alla quale resistettero C. C., A. C., D. P.i, S. T. ed E. P., mentre le altre parti rimasero contumaci.

Con sentenza del 25 giugno 1997 la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado osservando che:

A. - l'eccezione di nullità del procedimento svoltosi davanti al Tribunale per omessa partecipazione ad esso di tali F. B. e M. C., indicati come parti necessarie perché condomini del fabbricato era destituita di fondamento, essendosi affermata in base a dati catastali, ma non provata la loro qualità di proprietari di unità immobiliari dell'edificio;

B. - gli attori nel corso del giudizio di primo grado avevano proceduto ad una emendatio libelli avendo basato le loro pretese su un nuovo titolo (responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669 cod.civ.) e, quindi, correttamente il Tribunale aveva respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione fondate sull'art. 1495 cod.civ.;

C. - dovevano condividersi le motivate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

I D'O. ricorrono per cassazione con sette motivi.

Resistono con controricorso D.P. e S. T..

Altro controricorso, illustrato con memoria è stato depositato dal C.C. e dalla A. C..

Motivi della decisione

Con i primi tre connessi motivi del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 1100, 1117, 2697, 2700 del codice civile, 102, 113, 115, 116, 307 e 612 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 3 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado deliberata senza la partecipazione al processo dei condomini M. C. e F. B., dei quali era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con ordinanza la cui mancata esecuzione avrebbe dovuto comportare l'estinzione del giudizio. E al riguardo si sostiene che i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere che costoro erano proprietari di unità immobiliari dell'edificio in base sia al comportamento delle parti istanti, le quali non avevano disconosciuto tale qualità sia ai certificati rilasciati dall'ufficio del catasto.

Le censure sono infondate anche se per una ragione diversa da quella esposta nella sentenza impugnata che deve essere, pertanto, corretta nei sensi che si esporranno. La Corte d'appello ha ritenuto che gli elementi catastali, di valore meramente indiziario, erano insufficienti a dimostrare che il C. e la B. avessero nell'edificio in questione delle proprietà, perché la relativa prova si sarebbe potuta fornire soltanto con la produzione in giudizio dei titoli d'acquisto, non sostituibili con il mero comportamento processuale degli attori, la cui valutazione ha omesso per la sua inidoneità ad integrare detti elementi. L'argomentazione, pur essendo esatta per quel che si riferisce al valore solo indiziario dei dati catastali, non avrebbe dovuto, però, essere adoperata per escludere l'eccepita nullità processuale in quanto a tale fine aveva carattere decisivo la considerazione che l'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1669 del codice civile ha natura personale e può essere, quindi, promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comunisti sia se i vizi denunziati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva (conf sent. nn. 6537 del 1994 e 7080 del 1995).

Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli art. 1490, 1492, 1493, 1495, 1667, 1668 e 1669 del codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di procedura civile e si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello è incorsa in errore perché non ha dichiarato la decadenza dal diritto a promuovere le azioni di garanzia per i vizi delle cose vendute e per responsabilità per la rovina dell'edificio (art. 1490, 1495, 1669 cod. civ.), benché gli istanti non avessero fornito la prova, loro incombente, della tempestività delle pretese fatte valere in giudizio. Si aggiunge che, in ogni caso, si sarebbero dovuti dichiarare decaduti S. T. e D. P. ed E. P.perché avevano proposto le rispettive istanze soltanto negli anni 1980 e 1988 e cioé quando erano intervenuti nel giudizio, i primi due volontariamente e l'altro per integrazione del contraddittorio.

Anche questo censura è infondata.

La domanda di responsabilità estracontrattuale prevista dall'art. 1669 del codice civile - sull'ammissibilità della quale più non si discute perché i convenuti, che in primo grado ne avevano eccepito la novità sotto il profilo della mutatio libelli, si astennero dal formulare uno specifico motivo d'appello contro la decisione del Tribunale di rigetto di tale eccezione, né hanno risollevato la questione in sede di legittimità - deve considerarsi tempestivamente proposta da parte di tutti i condomini costituiti in giudizio. La Corte d'appello ha, infatti, ritenuto che la domanda giudiziale di responsabilità era stata proposta entro l'anno dalla scoperta dei vizi, nel rispetto cioé dei termine fissato a pena di decadenza dall'art. 1669 del codice civile, e questo suo incensurabile apprezzamento di fatto è giuridicamente corretto, anche per quel che riguarda i condomini P. P. e T., in quanto questi hanno chiesto il ristoro dei pregiudizi economici che sarebbero stati cagionati alle loro proprietà esclusive dagli stessi gravi difetti delle strutture del fabbricato che gli altri condomini avevano denunziato tempestivamente con la citazione introduttiva del processo ("danni provocati dai cedimenti differenziali verificatisi in varie parti delle fondamenta").

Con il quinto motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1490, 1491, 1492, 1493, 14944, 1495, 1667 e 1669 del codice civile e 132 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto l'impugnazione senza avere motivato la propria decisione, essendosi limitata a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado.

Questa censura è, invece, fondata.

Il Giudice d'appello ha rigettato l'impugnazione richiamando la pronuncia del Tribunale, che aveva condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio relative alle cause dei vizi dai quali era risultato affetto il fabbricato; e ha, perciò, adottato una motivazione per relationem la cui legittimità è stata più volte ammessa da questa Corte a condizione, però, che nella sentenza deliberata in sede di gravame siano vagliati, sia pure sinteticamente, il provvedimento di primo grado e le censure proposte contro di esso, in modo che "l'iter argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due pronunce risulti corretto ed idoneo allo scopo".

Nella specie questa situazione non si rinviene perché la Corte del merito ha richiamato la sentenza di primo grado, con la quale erano state accolte le pretese dei condomini sulla base della consulenza tecnica di ufficio, senza riportare nemmeno sinteticamente le argomentazioni salienti di detta pronuncia nei cui confronti erano stati proposti specifici motivi di gravame. In questo caso la motivazione della sentenza d'appello è, perciò, solo apparente perché in essa la fonte del convincimento della Corte (sentenza di primo grado) è indicata ma non è sottoposta ad alcuna sia pure sintetica disamina, e la relazione del consulente tecnico d'ufficio é solo richiamata per cui è impossibile rilevare se le contrarie deduzioni degli appellanti siano state disattese correttamente.

Pertanto deve accogliersi il ricorso nei limiti trattati da quest'ultima censura, cassarsi la sentenza in relazione ad essa e rinviarsi la causa, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Perugia che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

Le censure esposte negli ultimi due motivi restano assorbite essendosi con esse affermato che la Corte d'appello ha immotivatamente respinto le istanze con le quali si erano chieste la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e l'ammissione di altri mezzi istruttori.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma 29 novembre 1999.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APR. 2000