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giovedì 31 maggio 2012

Indennità di disoccupazione con requisito ridotto e indennità di disoccupazione con requisito ordinario - rapporti - Cass. sent. n. 13049 del 17.06.2005

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Modena confermava la sentenza del Pretore della stessa sede - che aveva rigettato le domande proposte dalle attuali ricorrenti contro l'INPS, per ottenere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 36, convertito in legge 20 maggio 1988. n. 160, successive modifiche ed integrazioni), ritenendola incompatibile con l'erogazione, per lo stesso anno (1994), della &mm indennità con requisiti ordinari - essenzialmente in base al rilievo che la disposizione invocata cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 36, convertito in legge 20 maggio 1988. n. 160, successive modifiche ed integrazioni, e esprime "la volontà del legislatore di estendere la specifica assicurazione (contro la disoccupazione involontaria) anche a coloro che, pur in possesso di ben individuati requisiti (cd. ridotti), non lo siano di quelli (ed interi) per poter reclamare il beneficio ordinario (...)".

Avverso la sentenza d'appello, i soccombenti propongono ricorso per Cassazione affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.

L'Istituto intimato ha depositato procura speciale alle liti.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e fai applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 3, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160), nonchè vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato loro il diritto alla indennità di disoccupalo ne con requisiti ridotti (di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 36, convertito in legge 20 maggio 1988. n. 160, cit.), ritenendola incompatibile con l'erogazione, per lo stesso anno (1994), della stessa indennità con requisiti ordinari - sebbene risulti stabilito il contrario - cioè la reciproca compatibilita tra le due indennità - laddove e previsto, espressamente, che la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta "per un numero di giornate (...)comunque non superiore alla differenza ti a il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate". Il ricorso è fondato.

2. Invero la disposizione (articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n, 86, convenuto in legge 20 maggio 1968, n. 160, Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè peri il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, successive modifiche ed integrazioni) - che disciplinai la dedotta fattispecie - sancisce testualmente:

"L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurative di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordine ria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate".

All'evidente scopo di ampliare l'ambito della tutela previdenziale contro la disoccupazione involontaria (ratio) la disposizione in esame rinvia, bensì, a la disciplina dell'indennità con requisiti ordinari (di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed al r.d.l. 14 aprile 1939, n. (336 convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272) - per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari potenziali (art. 40 del primo dei testi normativi citati) ed il requisito dell'anzianità assicurativa (art. 19 del secondo testo normativo) - ma deroga, tuttavia, alla stessa disciplina, laddove prevede "in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio"- un requisito contributivo ridotto per l'accesso alla stessa tutela ("almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi ber rassicurazione obbligatoria": vedi, per tutte, Cass. n. 2318/2002, 5658/99, 11757/98, 6762/96, 12260/95, 4676/94).

Coerente con la ratio, risulta, infatti, la previsione del più favorevole requisito contributivo prospettato - in alternativa al requisito ordinano corrispondente ("dell'anno di contribuzione nel biennio") - per l'accesso alla tutela contro la disoccupazione involontaria.

Lo stesso scopo (ratio) - di ampliare l'ambito della tutela contro disoccupazione involontaria - risulterebbe, invece, all'evidenza frustrato - in presenza del requisito ridotto - fosse, comunque, precluso l'accesso i indennità con requisito ordinario, sia pure con riferimento a giornate dive del medesimo anno.

In altri termini, la indennità con requisito ridotto - lungi dall'introdurre u nuova possibilità per l'accesso alla tutela contro la disoccupazione involontaria - risulterebbe, infatti, alternativa rispetto alla indennità e requisito ordinario.

Coerente con la ratio prospettata risulta, quindi, la disposizione in esame (articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito legge 20 maggio 1988, n. 160, cit.), laddove stabilisce, esplicitamente, che indennità con requisito ridotto - oltre a spettare "per un numero di giorni pari a quelle lavorate nell'anno" precedente (di almeno settantotto, p quanto si è detto) - non può essere, comunque, "superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate".

Ne risulta che il "trattamento di disoccupazione eventualmente goduto" - lungi dall'incidere sul diritto alla indennità di disoccupazione con requisito ridotto - concorre soltanto a delimitarne la misura.

La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato laddove nega il diritto alla indennità di disoccupazione con requisito ridotto, in dipendenza esclusiva del godimento, nello stesso anno, della indennità di disoccupazione con requisito ordinario - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il ricorso.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Per l'effetto, la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello designato in dispositivo - perchè proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 385, 3^ comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005