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giovedì 17 maggio 2012

Corretti elementi del rapporto di lavoro subordinato - Cass. sent. n. 1756 del 18.02.1995

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 ottobre 1991 il Tribunale di Catania, in riforma della decisione di primo grado emessa dal Pretore, rigettava le domande nei confronti della S.p.A. N. Albergo E. da B., il quale pretendeva i compensi e l'indennità di fine rapporto per attività di custode ed inserviente addetto alle pulizie, svolta in posizione di subordinazione in favore della detta società dall'agosto al novembre 1985 e nell'ottobre 1986.

Il Tribunale osservava che il lavoratore appellato aveva asserito in primo grado di avere percepito un compenso per le dette attività, che però egli riteneva insufficiente in quanto inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori del turismo inquadrati nel sesto livello. Il collegio di merito non riteneva che dall'istruttoria emergessero sufficienti prove della posizione di subordinazione, e in particolare di una sottoposizione del prestatore al potere organizzativo dell'imprenditore o ad un orario di lavoro, oppure il dovere di giustificare assenze o ritardi; al contrario, era risultato che, rimasto chiuso l'albergo appartenente alla società, a causa di un'eruzione vulcanica, il lavoratore aveva continuato ad abitare nell'edificio, svolgendo solo una generica attività di custodia e di gestione del bar e del posto telefonico pubblico per occasionali avventori.

Il Tribunale confermava invece il rigetto della domanda riconvenzionale, avanzata dalla società per il rimborso di spese telefoniche.

Contro questa sentenza ricorrono in via principale il B. e in via incidentale la S.p.A. N. Albergo E..

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo il ricorrente principale, richiamando l'art. 360, n. 5, c.p.c., lamenta che con motivazione "né adeguata né, tanto meno, corretta" il Tribunale abbia escluso i caratteri della subordinazione nel rapporto di lavoro in questione, posto che il prestatore era soggetto a specifici incarichi stabiliti dall'imprenditore e ad un perciò orario di lavoro, almeno per quanto riguarda la gestione del posto telefonico pubblico, e che percepiva un regolare compenso mensile.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, dopo aver richiamato alcune massime estratte da sentenze di questa Corte ed avere così posto alcune premesse, esatte bensì ma generiche, circa la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, e dopo aver descritto la fattispecie concreta, ha ricondotto questa alle dette premesse senza giustificare l'operazione di sussunzione con una motivazione completa e plausibile, incorrendo così nel denunziato vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Infatti il collegio d'appello ha accertato in fatto, e su quest'accertamento non v'è controversia, che l'attuale ricorrente aveva svolto attività di custode, nonché di gestore del bar e del posto telefonico pubblico per occasionali avventori, in un'azienda alberghiera appartenente alla società attualmente controricorrente (e ricorrente in via incidentale) e temporaneamente abbandonata a causa dell'eruzione del vicino vulcano; l'attività era stata compensata con una somma mensile, mentre la gestione del bar e del posto telefonico era avvenuta con mezzi materiali facenti parte dell'azienda.

Il collegio ha escluso la soggezione del prestatore di lavoro al potere gerarchico e disciplinare della società così come il vincolo ad un orario di lavoro ed ha ritenuto non indicativi gli elementi costituiti dalla retribuzione periodica e dall'inserimento stabile e continuativo nel complesso alberghiero: di conseguenza è pervenuto ad escludere i caratteri della subordinazione richiesti implicitamente dall'art. 2094 c.c.

Questi caratteri sogliono essere resi esplicitai dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte con enunciazioni di principio che non possono essere meccanicamente raffrontate alle diverse e varie fatti specie concrete, ma richiedono di volta al giudice di merito una specificazione congruamente e plausibilmente argomentata.

A tale requisito non ha corrisposto la sentenza impugnata, la quale ha omesso di considerare che:

- la periodicità della retribuzione è uno degli indici più rilevanti, seppure da solo non sufficiente, della posizione di subordinazione (Cass., 3 maggio 1990, n. 3679);

- l'organizzazione degli strumenti materiali, grazie ai quali poteva essere resa la prestazione lavorativa, era completamente a carico della società esercente l'impresa alberghiera (Cass., 29 marzo 1990, n. 2553; Cass., 29 maggio 1991, n. 6086);

- la prestazione era resa con continuità, nel senso della persistenza nel tempo della disponibilità del lavoratore verso il datore di lavoro (Cass., 1 giugno 1971, n. 1671);

- non esistevano altri e contemporanei obblighi di prestazione verso diversi datori;

- il rischio delle perdite era a carpio della società (Cass., n. 3679 del 1990, cit.);

- la natura delle attività svolte non richiedeva la soggezione a rigidi orari di lavoro ovvero a dettagliate istruzioni impartite dall'imprenditore.

Una tanto lacunosa motivazione fa sì che la sentenza impugnata debba essere cassata e il giudizio rimesso ad altro collegio di merito, che si designa nel Tribunale di Siracusa e che si pronuncerà di nuovo sulla domanda dell'attore, adeguatamente motivando e provvedendo altresì in ordine alle spese di questa fase processuale.

La ricorrente incidentale lamenta l'insufficienza della motivazione circa il rigetto della domanda, a suo tempo avanzata, di rimborso delle spese telefoniche relative alla gestione del posto pubblico. Ma il motivo non può essere accolto giacché la ricorrente non spiega, in presenza di un rigetto della pretesa per totale mancanza di prova, in che cosa consisterebbe la lamentata carenza di argomentazione giustificativa.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa con rinvio al Tribunale di Siracusa, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 24 maggio 1994.