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martedì 29 maggio 2012

Attività di segnalazione dei guasti e di lettura dei contatori e lavoro subordinato - Cass., sez. lavoro, sent. n. 6919 del 25.07.1994

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 22 luglio 1991 G.V. impugnava la sentenza del pretore di Paola resa tra il ricorrente e l'E., con la quale erano state rigettate le domande nei confronti dell'ente in relazione all'attività svolta di segnalazione dei guasti e di lettura dei contatori, che per la continuità e l'impegno richiesto e per il fatto che il datore di lavoro forniva i mezzi per svolgere i compiti assegnati, doveva qualificarsi come lavoro subordinato.

Si costituiva l'ente e chiedeva il rigetto del gravame.

Il tribunale confermava la sentenza del pretore, ritenendo essere intercorso tra le parti un contratto d'opera, come desumeva dalla domanda fatta dal ricorrente, dalla scrittura privata intercorsa tra le parti e dal mancato inserimento del V. nella struttura dell'E.; affermava essersi trattato di un incarico con durata annuale ed i cui tempi di esecuzione, genericamente predeterminati nei risultati, erano rimessi al V.. Accertava inoltre che, ancorché alcune volte effettivamente il V. avesse segnalato dei guasti, si trattava di attività non contrattualmente prevista e svolta senza alcun carattere di continuità, e che, tuttavia, limitatamente all'attività prestata, era stata retribuita. Irrilevante si palesava la circostanza che l'E. avesse fornito dei registri e dei formulari.

Contro questa sentenza ha presentato ricorso il V.; resiste con controricorso l'E..

Motivi della decisione

Con il solo mezzo di annullamento, il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) per aver attribuito valore decisivo al nomen juris adottato dalle parti al fine della qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, omettendo di accertare le concrete modalità di svolgimento del rapporto e trascurando di tenere conto dell'inserimento nella struttura organizzativa dell'ente, della fornitura di mezzi per la esecuzione della prestazione, della mancanza di rischio, della esistenza di istruzioni dettagliate da parte dell'E. sulle modalità di svolgimento dell'attività oggetto del contratto; inoltre la sentenza attribuiva valore alla circostanza che si trattasse di incarichi annuali, il che non escludeva il carattere della subordinazione, e forniva una motivazione contraddittoria in ordine alla dimostrazione offerta dello effettivo svolgimento anche di attività di segnalazione di guasti.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la impugnata sentenza non ha attribuito valore decisivo alla qualificazione del rapporto desumibile dalla domanda fatta dal lavoratore ed accolta dall'ente; ma ha precisato che né al momento della stipula del contratto d'opera, né successivamente, vi era stato alcun inserimento stabile nella struttura dell'E.. Rilevava inoltre come "i tempi di esecuzione dell'opera, genericamente predeterminati nei risultati, erano quotidianamente cadenzati" dal lavoratore; questi, inoltre, per un verso non aveva riservato in modo esclusivo la sua opera all'E., e, per altro verso, aveva facoltà di avvalersi di propri ausiliari. Infine, con riferimento all'attività svolta successivamente alla missiva 5 marzo 1979, con la quale era stata disdetta l'attività precedentemente affidata, il tribunale osservava come la documentazione relativa alla segnalazione dei guasti, non aveva carattere di continuità, ma poteva ritenersi episodica e discontinua.

Si tratta, come evidente, di accertamenti di fatto, che, muniti di congrua motivazione, privi di vizi logici o di errori di diritto, non sono suscettibili di nuovo esame in sede di legittimità, soprattutto in mancanza di censure specifiche, che, pertanto, si risolvono in una difforme valutazione degli stessi elementi posti dal tribunale a fondamento della decisone.

Quanto alla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha da tempo individuato l'elemento distintivo nell'inserimento nell'organizzazione datoriale con assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare (proprio con riferimento ai letturisti dell'E., cfr: Cass., 20 agosto 1987, n. 6967, 16 luglio 1987, n. 6267, 14 ottobre 1983, n. 6010), con l'avvertenza che in ogni caso appare decisivo non il nomen juris adottato dalle parti, ma il modo concreto di atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esplicazione (Cass., 8 gennaio 1987, n. 50, e, in motivazione, 25 febbraio 1988, n. 2018). Proprio la sentenza n. 50 del 1987, precisava che la valutazione degli elementi di fatto, idonei nel caso concreto a ricondurre il rapporto nell'ambito dell'uno o dell'altro schema contrattuale, è riservata al giudice di merito, rimanendo censurabile in sede di legittimità solo la violazione dei generali ed astratti criteri distintivi.

Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso; vi sono motivi di giustizia per compensare le spese tra le parti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione il 10 marzo 1994.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUGLIO 1994.